201605.17
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Locazione: legittimo sospendere il pagamento se l’immobile non è utilizzabile

In tema di locazione, deve ritenersi pienamente legittima la sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore nel caso di totale impossibilità a godere del bene locato.
ciò è quanto afferma la Suprema Corte in una recente sentenza con la quale ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Nel caso di specie, il conduttore, all’atto di immissione in possesso, aveva dichiarato di essere a conoscenza dello stato dell’immobile impegandosi ad eseguire una serie di lavori di adattamento e miglioria a proprie spese. ma in sede di esecuzione dei lavori stante la presenza nell’immobile di un grave problema elettrico manifestatosi il direttore dei lavori ha disposto la immediata sospensione degli interventi programmati.
A giudizio della Corte, la evidente situazione di assoluta inutilizzabilità del locale rende pertanto legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, peraltro adottata, specifica la pronuncia, all’esito di infruttuose missive indirizzate alla proprietà affinché quest’ultima intervenisse per la risoluzione del problema.
Il vizio lamentato, inoltre, osserva la Cassazione, non era stato provocato né aveva attinenza alcuna con l’ambito di esecuzione dei lavori, ai quali chiaramente preesisteva: altrettanto chiaramente, poi, quel vizio non era apparso in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile.
Ne consegue la sospensione dal pagamento del canone locatizio, conclude il giudice di legittimità, deve ritenersi del tutto legittima, atteso il grave inadempimento del locatore nella consegna della cosa locata, affetta da un vizio così grave, per la comprovata impossibilità totale dell’uso dell’immobile locato.
La Corte cassa con rinvio, Corte di Appello di Roma, sentenza 21 marzo 2012, n. 887(Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2016, n. 8637)