201908.29
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MOBILITA’ E L.104/1992: TRASFERITI 4 DOCENTI PER ASSISTERE PADRE, MADRE E SUOCERA

Atri 4 docenti ottengono trasferimento interprovinciale per assistere rispettivamente la madre, padre ed il suocero.
I Tribunale di Messina con provvedimenti di accoglimento ( leggi qui ) ( LEGGI QUI) dispone il trasferimento di altri 4 docenti assistiti dallo studio dell’avvocato La Cava che nella procedura di mobilità 2019/2020 avevano inserito tra gli allegati la precedenza ex L. 104/1992., senza la necessità di avviare istanza di conciliazione e/o reclamo.
In particolare i giudici del lavoro hanno statuito che “L’art. 13 del CCNI per la mobilità del personale docente 2019-2020, regola il sistema delle precedenze nell’ambito dello svolgimento delle procedure di mobilità, stabilendo per ogni tipo di precedenza l’ambito di applicazione.Va rilevato che dall’art. 13, punto IV, del CCNI 31 dicembre 2018 emerge che la preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità solo limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, alla presenza di determinate condizioni.Tuttavia, l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, con il solo limite derivante dall’inciso “ove possibile”.
La norma costituisce lex specialis a tutela del disabile e non può essere derogata da una normativa pattizia deputata a regolare una specifica procedura di mobilità quale quella del personale docente.
È quanto ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, che in casi analoghi ha ritenuto fondate le censure mosse all’art. 13 del CCNI e dichiarato l’illegittimità delle stesse per contrasto con l’art.33 comma 5 della legge 104/1992 e con le disposizioni dell’ordinamento scolastico che fanno ad esse richiamo”.,
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno inserito nella procedura di mobilità la istanza volta( o il verbale della l.104/1992) all’accertamento della precedenza di proporre ricorso d’urgenza  IN CASO DI MANCAATO OTTENIMENTO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA od in alternativa , in caso di ottenimento della assegnazione provvisoria ricorso ordinario ( entro il 30.9.2019) volto al trasferimento interprovinciale.
Ecco la documentazione da produrre ed inoltrare via mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) esclusivamente in formato pdf:
1.domanda cartacea integrativa;
2.Domanda di mobilità 2018/2019;
3.Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
4.Lettera di notifica( risposta usp) ;
5.Mail omesso trasferimento;
6.Bollettino dei trasferimenti;
7.Ultima busta paga;
8.Contratto di immissione in ruolo;
9.Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
10.Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
11.Certificato di famiglia storico del disabile;
12.Certificato di residenza del ricorrente e del disabile;

Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE presso i Tribunali di: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,Patti Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Cosenza, Pisa, Monza, Genova;
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288  oppure inoltrare una mail a : vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

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