201904.10
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MOBILITA’E L.104 PADRE: TRIBUNALE DI MONZA TRASFERISCE DOCENTE COSENTINO

IL TRIBUNALE DI MONZA TRASFERISCE DOCENTE COSENTINO PER ASSISTERE IL PADRE.

MOBILITA; SENTENZA 2019  RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA EX LEGGE 104/1992 .
Il Tribunale di Monza ci da ragione con una sentenza esemplare ( la n. 209/2019 pubbl. il 04/04/2019) ( leggi qui).
Il caso ha riguardato un docente in servizio a Seveso (MB), assistito dall’avvocato Vincenzo La Cava che aveva presentando domanda di trasferimento interprovinciale e chiesto ( con domanda iutegrativa cartacea) accertarsi il proprio diritto alla precedenza ex art.33, commi 3 e 5 L.104/92, indicando quale ambito preferito quello della Regione Calabria provincia di Cosenza secondo l’ordine indicato nella domanda di mobilità, nonchè chiedendo l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che la propria madre risultava portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, co.3, L.104 cit.
Il ministero si era difeso producendo i bollettini dei trasferimenti dei docenti , anch’essi con precedenza , trasferiti , ma il giudice del lavoro accogliendo la tesi dell’avvocato La Cava ha disposto che E’ palese che l’art.13, punto IV, con riferimento alla mobilità interprovinciale, circoscrivendo il diritto di precedenza nella scelta della sede ad alcuni soltanto dei familiari contemplati dall’art.33, co.3, L.104/92 e, segnatamente, ai genitori, ai fratelli o alle sorelle (in caso di totale inabilità dei genitori), all’esercente la tutela legale e “successivamente” al coniuge del soggetto affetto da handicap grave, relegando le prerogative del figlio che assiste quale referente unico il genitore gravemente disabile alle sole operazioni di assegnazione provvisoria ed alla mobilità all’interno della medesima provincia, si pone in stridente contrasto con le sopra richiamate disposizioni legislative, le quali non contemplano alcuna distinzione tra i soggetti prestatori di assistenza negli stessi contemplati, ma li pongono tutti sullo stesso piano.
Tali limitazioni sono irragionevoli, in quanto escludere la precedenza nella mobilità interprovinciale comporta un sacrificio delle esigenze di assistenza del disabile sicuramente più gravoso rispetto a quello che viene alleviato con il riconoscimento della precedenza nella mobilità provinciale; in questo modo, infatti, l’esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede più vicina al domicilio del disabile risulta frustrato proprio quando tale esigenza è particolarmente pressante in ragione della lontananza della sede di servizio del dipendente dal luogo in cui si realizza l’assistenza alla persona handicappata. Tale esigenza non risulta appagata, in ugual misura, dalla precedenza riconosciuta nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, attesa la temporaneità dell’istituto, in alcun modo assimilabile al trasferimento definitivo”.
In definitiva è stato acclarato ” il diritto del ricorrente al trasferimento a far tempo dall’1/9/18, sulla base dell’ordine indicato nella domanda di mobilità, presso uno tra gli ambiti territoriali 0003, 0004, 0006, della provincia di Cosenza, in quanto titolare di precedenza ai sensi degli artt. 33, co.5, L.104/92 e 601 D.L.vo 297/94, quale referente unico di genitore con handicap in situazione di gravità;

Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE in materia di precedenza l. 104/1992 presso i Tribunali di: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma,Potenza,  Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Pisa e Monza.

L’AVVOCATO LA CAVA SUGGERISCE A TUTTI I DOCENTI CHE HANNO SEGUITO LE NOSTRE INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ DI PROPORRE ALL ESITO DEI TRASFERIMENTI( 20.-6.2019) RICORSO INDIVIDUALE AL TRIBUNALE DEL LAVORO COMPETENTE CONTATTANDO LO STUDIO ALLO 090 346288 OPPURE INOLTRANDO UNA MAIL A: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

scarica il link ( https://avvocatovincenzolacava.it/vademecum-mobilita-docenti-2018-2019-nostri-ricorsi/) per sapere come aderire predisponendo già la documentazione necessaria.

Al fine di proporre tempestivo ricorso  occorrerà inoltrare via mail ( il 20.6.2019) la documentazione di cui appresso:

  1. Domanda di mobilità 2019/2020(  nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);
  2. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
  3. Lettera di notifica ;
  4. Mail omesso trasferimento;
  5. Bollettino dei trasferimenti;
  6. Ultima busta paga;
  7. Contratto di immissione in ruolo;
  8. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
  9. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
  10. Certificato di famiglia;
  11. Certificato di residenza;
  12. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola

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