201802.09
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PUBBLICI DIPENDENTI: trattenuta in busta paga illegittima. Ecco come ottenere il rimborso.

PUBBLICI DIPENDENTI: trattenuta in busta paga illegittima. Ecco come ottenere il rimborso.
Lo studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava ha deciso di avviare ricorsi individuali volti a tutelare i dipendenti pubblici che ogni mese si vedono trattenere in busta paga una somma pari al 2,5%, calcolata sull’80% della retribuzione, a titolo di trattamento di fine rapporto.
In sostanza l’amministrazione ( basta guardare le singole voci della vostra busta paga) trattiene illegittimamente somme oscillanti tra le circa 30 e le 60 euro mensili nonostante nel 2012 la Corte Costituzionale abbia acclarato che il TFR è una prestazione economica totalmente a carico del datore di lavoro, e che pertanto nulla è dovuto da parte del lavoratore.
Come avviene la trattenuta:
La retribuzione dei dipendenti pubblici è soggetta alle regole di cui all’art 2120 c.c.( come novellato dalla legge 29.5.1982 n. 297) in materia di “trattamento di fine rapporto” e pertanto il computo del suddetto trattamento avviene con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione utile percepita ogni anno, rivalutata come per legge.
Ora poiché il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20.12.1999, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.
La Corte Costituzionale con sentenza del 2012 ha statuito che è “irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’accantonamento” del Trattamento di fine rapporto, “perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”
Ne consegue che la predetta trattenuta deve pertanto considerarsi illegittima e le somme accantonate devono essere restituite senza alcuna rivalsa sul lavoratore.

Chi può chiedere il rimborso:
1. I dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000 e che si trovano in regime di T.F.R.;
2. i dipendenti pubblici assunti prima del 31.12.2000 e che si trovano in regime contributivo di Trattamento di fine servizio verranno considerati solo due anni lavorativi dal 2011 al 2012.
Per ottenere il rimborso occorre dapprima inoltrare una diffida interruttiva dei termini di prescrizione e successivamente proporre ricorso.
Come aderire:
occorre inoltrare le buste paga in formato pdf degli ultimi 5 anni e contattare lo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava:
mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it. oppure lo studio allo 090 346288; per tutte le ulteriori info visitare il nostro sito : www.avvocatovincenzolacava.it,