201604.22
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Usura bancaria: temeraria l’azione se si sommano i tassi

E’ da ritenersi temeraria l’azione proposta dal mutuatario che , nel contestare l’usura nel contratto di mutuo, la rapporta alla sommatoria tra il tasso di mora ed il tasso corrispettivo è da ritenersi temeraria.
Principio questo sancito dalla recente sentenza del 25 marzo 2016 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.

Con il caso in esame si conferma l’orientamento sin da subito espresso dal nostro studio secondo cui  il tasso soglia usura non deve essere raffrontato non già ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi o moratori, ma alla sommatoria tra gli stessi.

Il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza esaminata ha rigettato la domanda di parte attrice statuendo che, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia usura, non sia possibile sommare il tasso corrispettivo a quello di mora.

Il Giudice ha rilevato che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori deve essere accertata con riferimento all’entità degli stessi essendo dovuti in via alternativa. La sommatoria rappresenta un non tasso ovvero un tasso creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

ad avviso del giudice i due tassi sono l’uno remunerativo dell’erogazione del credito, l’altro un onere eventuale, rilevante solo nella fase patologica del rapporto.

in particolare gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell’adempimento e svolgono altresì una funzione deterrente dell’inadempimento stesso. Essi non possono quindi considerarsi un corrispettivo del mutuo in quanto non rappresentano un costo economico necessario del finanziamento, ma un onere del tutto eventuale destinato a venire in rilievo solo nella fase esecutiva del contratto.

La usurarietà del tasso di mora non potrebbe discendere la gratuità del mutuo posto che l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede che in caso di pattuizione di interessi usurari “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; la nullità va dunque limitata alla sola clausola che prevede interessi moratori non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi che continuano ad essere dovuti.

Da quanto sopra discende che, nella fattispecie, il mutuo non può essere considerato a titolo gratuito e che, non essendo neppure stato allegato dal mutuatario alcun suo inadempimento -con conseguente applicazione dei soli interessi corrispettivi in presenza di un andamento fisiologico del rapporto- non può darsi luogo ad alcuna restituzione di somme mai conteggiate né applicate a tal titolo dalla banca.
Commento a cura della dottoressa Daniela De Pasquale