201706.05
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MOBILITA’ 2017/018; ECCO COME PROPORRE RICORSO AVVERSO IL MANCATO TRASFERIMENTO.

Il nostro studio legale è lieto di illustrare alcune brevi informazioni su come comportarsi nelle fasi successive alla presentazione della domanda di Mobilità 2017/018:

Dopo i recenti successi ottenuti dal nostro studio in materia di mobilità 2016/017, in data 11 aprile è stato sottoscritto il nuovo CCNI relativo alla mobilità 2017/2018 per il personale scolastico.
L’ordinanza ministeriale prevede che il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
Già da una prima lettura del contratto sono molte le criticità rilevate dal nostro studio legale e molti saranno i docenti pretermessi alcune dei quali è stata persino esclusa la possibilità di partecipare alla predetta procedura.

Per tali motivi il nostro studio oltre a predisporre i RECLAMI avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e dei diritti acquisiti ha deciso di fornire ogni informazione utile per la predisposizione dei successivi ricorsi da proporre all’esito dei trasferimenti .

1.Attendere la mail ( lettera di notifica) con la quale l’ufficio scolastico provinciale Vi comunicherà la valutazione della domanda e con essa dei servizi, titoli ,etc;

2.In caso di mancato riconoscimento dei servizi( paritaria e precedenza l. 104/1992 ) occorrerà, ENTRO E NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI dalla ricezione della lettera di notifica, inoltrare reclamo che verrà predisposto dal nostro studio.( per chi non avesse proposto reclamo ciò non preclude la possibilità di proporre successivamente ricorso )

3.Successivamente all’inoltro del reclamo, in caso di rigetto occorre attendere l’esito dei trasferimenti( pubblicati sui bollettini ufficiali);

4.se all’esito dei trasferimenti non avrete ottenuto il movimento ( ambito e o scuola) richiesto occorre proporre istanza per il tentativo di conciliazione e nella immediatezza ricorso ex art 700 cpc al fine di chieder ed ottenere il trasferimento richiesto;
A seguire i RICORSI  volti all’ottenimento dell’ambito e/o scuola richiesti:

1. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO NEGLI ISTITUTI PARITARI
Con il predetto ricorso ex art 700 cpc ( che si potrà proporre all’esito dei movimenti )si chiederà in via d’urgenza il riconoscimento del servizio di pre ruolo prestato nella paritaria in virtù dell’applicazione per via analogica della legge 62/2000 nonché delle direttive delle comunità europea nonché della copiosa giurisprudenza nazionale con contestuale riconoscimento per intero del punteggio nonchè la disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI e contestualmente il diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto.
Il nostro studio ha già ottenuto numerose sentenze di accoglimento (n. 1652 del 4.5.017 e n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 n. 2962 del 28.3.017 emesse dal Tribunale di Roma ) con consequenziale riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie e del punteggio per intero.

Chi può aderire
Potranno aderire al ricorso( individuale) innanzi al Giudice del Lavoro tutti i docenti che hanno prestato servizio( indipendentemente dagli anni e dalla classe di concorso ) presso gli istituti paritari e che hanno inserito il predetto servizio pre ruolo nella domanda di mobilità( condizione obbligatoria ai fini della proponibilità del ricorso d’urgenza).
Chi invece ha omesso di inserire nella domanda di mobilità potrà proporre ricorso ordinario con tempi più lunghi.

Per aderire al ricorso occorre inoltrare via mail (in formato pdf)
1 .Domanda di mobilità dalla quale si evince che ha chiesto il riconoscimento del servizio pre ruolo;
2. Risposta anche mail dell’amministrazione
3. Attestato di servizio pre ruolo
4. Stralcio graduatoria ad esaurimento ove si evince il punteggio pre ruolo riconosciuto ai fini della immissione in ruolo;
5.Ultima busta paga
6.Contratto di assunzione a t. ind. ( se in possesso )
7.Contratti e/o attestati di servizio rilasciati dagli istituti paritari;
8.movimento dei bollettini dell’ambito richiesto e non ottenuto;
Quando aderire
Per aderire occorre attendere il provvedimento lesivo ( il mancato riconoscimento del predetto punteggio all’esito delle operazioni di mobilità sui bollettini ufficiali ) e contattare immediatamente lo studio allo 090 346288 inoltrando la superiore documentazione richiesta via mail a:vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

2.RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA AI FINI DEL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE EX L.104/1992
Il contratto collettivo ha posto una ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Difatti l’art 13 del ccnl riconosce soltanto tale precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92 all’interno e per la provincia ove è ubicato il comune di assistenza precludendo pertanto la possibilità a chi invece chiede il trasferimento interprovinciale.
Chi può aderire
Potrà aderire al ricorso individuale innanzi al Giudice del lavoro il Personale Docente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92 previa indicazione di tale precedenza all’interno della domanda di mobilità.
Come aderire
1.certificazione medica del disabile
2.Contratto immissione in ruolo
3.Ultima Busta paga
4.Certificato servizio pre ruolo
5.Domanda di mobilità
6.Bollettino dei movimenti
7. verbale commissione medica 104/92

Per aderire occorre attendere il provvedimento lesivo ( il mancato riconoscimento del predetto punteggio all’esito delle operazioni di mobilità sui bollettini ufficiali ) e contattare immediatamente lo studio allo 090 346288 inoltrando la superiore documentazione richiesta via mail a:vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

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