201605.30
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Violazione di corrispondenza: Costituisce reato aprire la posta indirizzata al coniuge separato

Violazione di corrispondenza ( Cass. Pen., Sez. V, 3 maggio 2016 n. 18462)
Costituisce reato aprire la posta indirizzata al coniuge separato

E’ responsabile del reato di violazione della corrispondenza il coniuge che apre la posta diretta all’altro che non vive più nella casa familiare.

In particolare, la moglie di F. aveva sporto querela nei confronti del coniuge, lamentando che nel maggio 2010, quando già si era allontanata dalla casa coniugale ed era in corso il procedimento di separazione, il marito avesse aperto una lettera a lei indirizzata.
La Corte di Appello milanese rigettava il ricorso promosso da F. per insussistenza della scriminante putativa dell’aver agito nell’interesse della moglie assente sul presupposto dell’esistenza del consenso di quest’ultima all’apertura della posta a lei diretta.
Ora la condanna trovava il proprio fondamento nella circostanza fattuale che, un mese prima dell’accaduto, la moglie avesse comunicato al marito il nuovo indirizzo a cui recapitare le comunicazioni a lei indirizzate.
Nel caso in esame, F. aveva riconosciuto di aver aperto la missiva indirizzata alla propria moglie consapevolmente e non per un mero errore. A questa stregua, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova del dolo generico fosse stata puntualmente individuata dalla Corte lombarda.
La seconda cesura mossa dal ricorrente alla sentenza d’appello si fonda sul mancato riconoscimento della scriminante dell’aver agito sul presupposto del consenso dell’avente diritto. Tuttavia, il ricorrente aveva omesso di considerare un elemento fattuale decisivo posto a fondamento della sentenza impugnata: un mese prima che giungesse la missiva, la moglie aveva comunicato al marito tramite posta elettronica il nuovo recapito presso il quale indirizzare la corrispondenza a lei diretta.
La circostanza individuata è di per sé chiarificatrice del fatto che il presunto consenso della moglie all’apertura della comunicazione a Lei indirizzata non potesse essere desunto in alcun modo dal marito.
Ed invero, con l’espressa indicazione del nuovo recapito a cui rimettere la posta, la moglie aveva impedito al coniuge di aprire la corrispondenza a Lei indirizzata.
Ne consegue come, nel caso di specie, la scriminante putativa del consenso dell’avente diritto non potesse ritenersi sussistente.
Né rileva l’istituto della negotiorum gestio, in quanto la moglie era palesemente in grado di gestire autonomamente i propri affari. ( Cass. Pen., Sez. V, 3 maggio 2016 n. 18462)