201709.12
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ANCORA SUCCESSI. Docente napoletana rientra a casa. Tribunale di Ravenna riconosce precedenza al figlio referente unico.

Ancora una volta arriviamo per primi.

Questa volta è il Tribunale di Ravenna con provvedimento del 12.9.017 ( leggi qui ) a sposare la tesi dell’avvocato Vincenzo La Cava. il contratto collettivo sui trasferimenti interprovinciali è illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza anche nei confronti del figlio referente unico.
Questa volta ( dopo il primo successo ottenuto dal Tribunale di Messina ) ad ottenere il trasferimento presso l’ambito di Napoli è una docente napoletana in servizio a Ravenna che ormai da tanti anni non riusciva a fare rientro, e finalmente grazie alla tesi portata avanti dal legale riesce ad ottenere il trasferimento definitivo.
Ecco alcuni passaggi del provvedimento del giudice “La scelta di limitare l’operatività della L. 104 alle sole mobilità provinciali non ha alcun fondamento logico e giuridico ed è in contrasto con norme primarie inderogabili. Ciò è tanto più vero proprio nei casi in cui il “meccanismo” previsto per assicurare “comunque” la preferenza ai beneficiari della L. 104 (si tratterebbe delle assegnazioni provvisorie annuali: si sostiene a livello erariale che essendo le condizioni della L. 104 mutevoli non sarebbe giustificata un’assegnazione definitiva, bensì provvisoria, senza tuttavia considerare anche il diritto alla stabilità lavorativa ed esistenziale, che sconsiglia soluzioni “temporanee” di lunga durata) si è rivelato in realtà inconsistente, posto che la ricorrente non è riuscita a beneficiare di tale assegnazione provvisoria, nonostante fosse nelle (lo si ripete) non contestate condizioni di cui alla L. 104 e nonostante vi fossero, a livello di trasferimento interprovinciale, movimenti verso ambiti anelati dalla ricorrente.Circa la sede alla quale destinare la ricorrente, dovrà farsi riferimento ad uno degli ambiti indicati dalla stessa nella domanda di mobilità, nel quale le sono stati preferiti altri docenti privi di precedenza.Si tratta degli ambiti della provincia di Napoli nn. 12, 13, 14, 20, 21, a scelta dell’Amministrazione (posto che nella domanda, oltre agli ambiti 16 e 18, infruttuosi per la ricorrente, veniva indicata tutta la provincia di Napoli).
Alla fine il giudice accoglie il ricorso e ordina al MIUR l’assegnazione alla ricorrente di un posto, nella scuola e cattedra di competenza, in uno degli ambiti della provincia di Napoli nn. 12, 13, 14, 20, 21 a scelta dell’amministrazione, riconoscendo alla ricorrente la precedenza di cui alla L. 104 di cui in motivazione.

Per aderire al ricorso occorre verificare se vi sono docenti che hanno ottenuto il trasferimento ( come nel caso di Napoli) senza precedenza alcuna ed occorre aver richiesto tale precedenza.

per info verificare il nostro sito ( www.avvocatovincenzolacava.it ) ove troverete la documentazione necessaria da inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2017 oppure contattare lo studio.