201908.01
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MOBILITA’ 019/20 PRIMA VITTORIA: RICONOSCIUTA PRECEDENZA l.104/92 PER MADRE E 13 ANNI PARITARIA

Ecco il primo provvedimento di accoglimento della mobilità 2019/2020.
Il Tribunale di Pattii con provvedimento del 26/07/2019 RG n. 2157/2019( LEGGI QUI)  riconosce 13 anni di servizio pre ruolo svolto da un docente  alle dipendenze degli istituti paritari e  la precedenza per assistenza alla madre ex l. 104/1992 e trasferisce da Catania a Messina.
Anche questa volta lo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava ottiene il primo provvedimento in Italia in materia di mobilità 2019/2020.
Il docente assistito dall’avvocato La Cava , assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2015 ed attualmente in servizio con assegnazione provvisoria presso l’I.I.S. “Merendino” di Capo d’Orlando, ha chiesto con domanda di mobilità 2019/2020 aveva richiesto far valer il diritto di precedenza di cui all’art. 33 co. 5 l. n. 104/92 ed al punteggio spettante per 13 anni di servizio svolto alle dipendenze degli istituti paritari.
il giudice accogliendo il ricorso ha statuito che ” Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).
A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l’assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.
E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie.
Conseguentemente, l’art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2019/20, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza dei figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limita in maniera significativa l’effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.
Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili.
Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del MIUR, così provvede:
– Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/2020 il proprio diritto di precedenza per l’assistenza alla madre disabile;
– Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a godere del punteggio spettante per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari, per la mobilità relativa all’a.s. 2019/20 e per le successive.
– Dichiara, conseguentemente, l’illegittimità del bollettino dei trasferimenti della Sicilia per per l’a.s. 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, pubblicato il 24.6.2019, nella parte in cui non ha riconosciuto il predetto diritto di precedenza spettante al ricorrente, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto al medesimo ricorrente il punteggio spettante per il servizio prestato negli istituti paritari prima dell’assunzione in ruolo;
– Ordina al Ministero convenuto di riassegnare il ricorrente nell ambito  territoriale che le spetterebbe, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda d mobilità per l’a.s. 2019/2020, tenuto conto del punteggio ottenuto e nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33 co. 5 l. n. 104/92 ed al punteggio spettante per il servizio prestato presso gli istituti paritari prima dell’assunzione in ruolo;
– Ordina al Ministero convenuto di emanare tutti gli atti necessari e conseguenti con condanna alle spese.

L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti di proporre ricorso volto all’ottenimento del trasferimento contattando lo studio allo 090 346288 oppure inoltrando una mail a:vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it