201705.15
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MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018. Ecco i reclami avverso le prime illegittimità.

MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018.
Il nostro studio sta avviando i reclami ( non si tratta di ricorsi) a seguito delle prime notifiche.
L’amministrazione scolastica sta iniziando la valutazione delle domande per la mobilità 2017/018.Si tratta della valutazione delle domande con punteggi effettivamente riconosciuti.
Più precisamente alla fine della lettera di notifica troverete la dicitura : “NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I DATI A SUA CONOSCENZA, LA PREGHIAMO DI DARNE COMUNICAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA COMUNICAZIONE A SIDI DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ PER IL RISPETTIVO ORDINE DI SCUOLA E PER IL RISPETTIVO MOVIMENTO (COMMA 2 ART.5)”.

Per la scuola primaria e per l infanzia il termine ultimo per variare il punteggio di mobilità a seguito di reclamo( che il nostro studio sta predisponendo ) è il 22 maggio, mentre per la secondaria di I grado entro il 15 giugno mentre per la secondaria di II grado il termine ultimo e’ il 3 luglio.
Si ricorda che per proporre invece il ricorso occorre attendere l esito dei trasferimenti.

A) Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza ex L. 104/1992 per i trasferimenti interprovinciali:

Il contratto collettivo docenti 017/018 ha posto una ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Difatti l’art 13 del ccnl riconosce soltanto tale precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92 all’interno e per la provincia ove è ubicato il comune di assistenza precludendo pertanto la possibilità a chi invece chiede il trasferimento interprovinciale.
Il nostro studio a fronte di tale palese discriminazione ha deciso di avviare i reclami e successivamente i ricorsi ex art 700 cpc volti all’ottenimento , nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale, di tale precedenza.

B) Reclamo avverso il macato ricnoscimento del servizio svolto negli istituti paritari:

Con la sottoscrizione del contratto collettivo del 11 aprile 2017,l’amministrazione scolastica persevera nel non riconoscere tra i titoli valutabili il servizio prestato negli istituti paritari nostante le numerose sentenze favorevoli ottenute dal nostro studio.
Difatti nell’ambito della procedura di mobilità 2016/017 sono state numerose sentenze favorevoli con le quali è stata disposta la disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI proprio nella parte in cui non viene riconosciuto il predetto servizio e contestualmente è stato riconosciuto ai fini della formazione della graduatoria un punteggio aggiuntivo a quello già riconosciuto.
Con il predetto reclamo a cui seguirà il ricorso ex art 700 cpc (che si potrà proporre all’esito dei movimenti) si chiederà in via d’urgenza il riconoscimento del servizio di pre ruolo prestato nella paritaria in virtù dell’applicazione per via analogica della legge 62/2000 nonché delle direttive delle comunità europea nonché della copiosa giurisprudenza nazionale con contestuale riconoscimento per intero del punteggio nonchè la disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI e contestualmente il diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto.

Per la predisposizione dei reclami( da proporre entro e non oltre 10gg dal ricevimento della “lettera di notifica” ), contattare lo studio allo 090 346288 oppure inoltrare una mail inoltrando la domanda di mobilità e la lettera di notifica a :vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it