201709.15
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PRECEDENZA LEGGE 104/1992. Anche Il Tribunale di Roma bacchetta il Miur.Riconosciuto il diritto di precedenza a figlia e nuora;

Questa volta dopo i successi ottenuti presso i Tribunali di Messina, Ravenna, è il Tribunale di Roma a darci ragione e riconoscere i benefici di cui alla legge 104/1992 in favore dei figli e nuora referenti unici.
Lo avevamo sostenuto sin d’allinizio.
Con la domanda di mobilità andava inserita la precedenza del parente ed affine sino al terzo grado anche con domanda cartacea.
La vicenda ha riguardato tre docenti messinesi che si sono rivolte al nostro studio tutte in servizio a Roma, due referenti uniche del padre ed una della suocera.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Falato con n. 3 ordinanze di accoglimento totale del 14.9.017( leggi qui )  ha ordinato al Miur di riconoscere il diritto di precedenza ex l.104/1992 nell’ambito delle procedure di mobilità interessata.
Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha ritenuto ” condivisibili sono le argomentazioi di parte ricorrente secondo cui il contratto collettivo ha previsto all’art 13 che le precedenze riportate nel prenete articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalemnte inserito secondo il seguente ordine di priorià nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione fatta eccezione per il solo puntoo 1 che vale anche poer la mobilità professionale. per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l’operazione a cui si applica . in particolare inopinatamente il punto IV dell’art 13 citato prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità solo nell’ambito della provincia in cui è ubicato il comune di assistenza dle disabile e per di più nelle sole ipotesi del figlio che assiste il genitore in qualità di referente unico e non anche per il lavoratore che assiste persona con handicap che sia parente o affino entro il 2 grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o i l coniuge della persona disabile abbiano compuiuto i 65 anni di età”.
Nei tre casi le docenti messinesi hanno provato documentalmente ndi essere figlie e nuore referenti uniche del disabile in grado di provevdere con conituità all’assistenza del disabile.
orbene chi si trova nella stessa situazione, ovvero ha proposto domanda al fine di ottenere la precedenza ex l.104/1992 potrà contattare lo studio allo 090 346288 o inviare una mail e comunque seguirsi sul gruppo fb “Ricorso l.104 Mobilita’ Interprovinciale”.e seguire tutte le info sui ricorsi sul sito www.avvocatovincenzolacava.it