201912.11
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PRECEDENZA PER PADRE DISABILE L.104/92 VALE ANCHE NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI. TRASFERITA DOCENTE CALABRESE

ANCORA UNA VITTORIA IN MATERIA DI MOBILITA’ E DIRITTO DI PRECEDENZA EX L.104/1992
Questa volta è il Tribunale di Crotone a dare ragione allo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava che con sentenza n. 804/2019 pubbl. il 10/12/2019 ( leggi qui) ha disposto l’ennesimo trasferimento di una docente facendo valer ancora una volta il diritto di precedenza ex l.104/1992 nei trasferimenti interprovinciali per parenti ed affini sino al terzo grado.
Il cxaso ha riguardato una docente in assegnazione provvisoria a Crotone ma titolare a Roma , referente unica del padre.
Con la procedura di mobilità aveva chiesto con domanda cartacea formulata dallo studio dell’avvocato La Cava di far valer il diritto di precedenza negato invece dal ccni.
Il giudice ha infatti disposto “si osserva che nella specie trattasi di trasferimenti a domanda destinati alla copertura di posti già ritenuti dall’Amministrazione vacanti e disponibili; non si comprende, dunque, la ragione per cui tali posti, già individuati e resi disponibili dall’Amministrazione, non possano essere ricoperti con preferenza dai lavoratori che assistano familiari disabili rispetto ad altri candidati che non siano portatori del fattore di protezione.In particolare, escludendo l’operatività della precedenza in parola per i trasferimenti interprovinciali e riconoscendola nel solo ambito della mobilità provinciale, il CCNI sulla mobilità opera una surrettizia deroga ai principi, al dettato ed alla ratio della L. n. 104/1992.
Ne consegue la disapplicazione nella specie, per contrasto con la norma inderogabile del predetto art. 33, delle norme del CCNI mobilità dell’11.04.2017 nella parte in cui riconoscono al docente, referente unico del genitore disabile, il diritto di precedenza solo tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e non anche nelle richieste di trasferimento interprovinciale”.
In conclusione il Tribunale di Crotone “accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di precedenza della ricorrente ex art. 33 co. 5 della legge n. 104 del 1992 nella procedura di mobilità interprovinciale di cui alla O.M. n. 207 del 2018 per cui è causa e per l’effetto ordina ai resistenti di tenere conto della suddetta precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità”.
Lo studio dell’avvocato La Cava ha ottenuto numerosi successi in materia di trasferimenti interpovinciali ed in particolare per far valere il diritto di precedenza ex L. 104/1992.
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