202005.18
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TRIB.LIVORNO: GLI ASSUNTI ANTE 2014 E 2015 DEVONO ESSERE TRASFERITI

Con sentenza pubbl. il 14/05/2020 Il Tribunale di Livorno ( CLICCA QUI) accoglie altro ricorso presentato dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava e trasferisce docente agrigentina da Livorno ad Agrigento.
Il Caso ha riguardato una docente in servizio presso l’I.C. La Rosa di Livorno che aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria e collocandosi nella c.d. fase C, quale docente assunta nell’anno 2015, provvedendo ad indicare 100 ambiti di scuole secondo il proprio ordine di preferenza. La ricorrente sebbene la stessa avesse punteggio di 18 e avesse indicato quale ambiti preferiti A0012, A0013, A0014, A0015 e seguenti della Regione Sicilia provincia di Agrigento, detti posti fossero stati assegnati a docenti partecipanti alle successive fasi B3, C, D provenienti da graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012, i cui posti sarebbero dovuti esser assegnati successivamente a quelli di docenti, come la ricorrente collocati in fase C.
La ricorrente ha lamentato quindi di essere stata scavalcata , sebbene avesse maggiore punteggio ed anzianità, da altri colleghi con minore punteggio tutti idonei del concorso 2012.
Il Tribunale di Livorno ( dopo le numerose vittorie già ottenute dallo studio dell’avvocato La Cava) ha accolto il ricorso e dichiarato ” In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze svolte) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva, in ogni caso, è, invero, priva di appiglio normativo.
Il Giudice del lavoro quindi ha accertato che gli unici ad avere la priorità nei trasferimenti erano i docenti assunti ante 2014 o 2015 da Gae e non anche gli idonei del concorso 2012 e ciò in virtù del “c.d. algoritmo impazzito” e disposto “il diritto della ricorrente a conseguire, nell’ambito della procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017, l’assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell’ambito Sicilia A001-002,003 (Provincia di Agrigento), sulla base del punteggio posseduto (18 punti) e per l’effetto ordina all’Amministrazione convenuta di assegnare alla ricorrente la sede di servizio ad essa spettante nell’ambito Sicilia A001-002,003 (Provincia di Agrigento), in base al punteggio di mobilità posseduto”.
Finalmente la docente potrà dal 1.9.2020 rientrare definitivamente ad Agrigento.
L’avvocato La Cava consiglia tutti i docenti assunti ante 2014 o 2015 da Gae di contattare immediatamente lo studio allo 090 346288 e proporre immediato ricorso.
Ecco i documenti necessari per aderire:
1. contratto immissione in ruolo;
2. ultimo cedolino;
3.domanda mobilità 2016;

4.lettera di notifica;
5.mail omesso trasferimento;
Per vedere tutte le vittorie dello studio ed i trasferimenti ottenuti visita il nostro sito: www.avvocatovincenzolacava.it o contattaci allo 090 346288