201809.11
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TRIBUNALE DI ROMA TRASFERISCE ALTRA DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE.

Ancora un trasferimento
Ancora il Tribunale di Roma in persona del giudice dr. Dario Conte, con decreto di Accoglimento totale n. cronol. 80664/2018 del 11/09/2018 RG n. 20106/2018 –( leggi qui ) ha dichiarato nullo il ccni in materia di mobilità ed ordinato , in via provvisoria ed urgente, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in applicazione dell’art.33, co.5, della legge n.104/92 e s.m., di assegnare la ricorrente all’Ambito Territoriale Sicilia 15;
Importante l’iter logico seguito dal Tribunale di Roma laddove riconosce come “Nel pubblico impiego la possibilità della contrattazione collettiva di derogare a norme imperative di legge è limitata dall’art.2, co.2, del d.lgs n.165/2001 alle disposizioni che si applicano solo al lavoro pubblico, e l’art.40, co. 1 del Decreto 165, nell’attribuire alla contrattazione collettiva competenza in materia di mobilità, la consente solo nei limiti posti dalla legge.
Sebbene non appaia possibile negare in astratti che le “consistenti” ragioni datoriali che possono essere frapposte al diritto in esame possano risultare anche, indirettamente, dalla regolamentazione contrattualcollettiva, le regole limitative da questa apposte, in linea di principio inapplicabili perché nulle, possono, ad avviso del giudicante, trovare applicazione solo ove da esse in qualche modo emerga nella sua cogenza l’interesse pubblico da giudicarsi preminente secondo il criterio di bilanciamento espresso dalla disposizione.
Nel caso di specie, la regola contrattualcollettiva che impedirebbe la rilevanza di ogni ragione di precedenza nel trasferimento extraprovinciale pregiudica in modo particolarmente grave l’interesse protetto dall’art.33, negando ad esso protezione proprio là dove la destinazione lavorativa rende più difficile, se non impossibile l’assistenza al disabile (ciò che già la rende censurabile ex Cost.3), e non appare esprimere alcun riconoscibile interesse pubblico ex Cost.97 peraltro non addotto da chi ne aveva l’onere.
Merita qui mettere in evidenza che l’art.33, co.5 trova applicazione perché il suo riferimento al diritto di scegliere la sede più vicina sembra prescindere dal fatto che si tratti di una prima destinazione (in tal senso Cass. 16298/2015)”.
Lo studio dell’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che si ritrovano nelle medesime condizioni e non hanno ottenuto il trasferimento ne assegnazione provvisoria di contattarci allo 090 346288 oppure visitare il sito www.avvocatovincenzolacava.it al link vademecum ricorsi mobilità.